Trasferirsi all’estero: quali documenti e assicurazioni servono?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sei uno studente che ha deciso di fare una nuova esperienza di studio e lavoro in una città europea e non sai da dove iniziare? Per prima cosa, bisogna che tu t’informa per avere a portata di mano una guida con tutti i passaggi salienti da seguire.

Trasferirsi all’estero è una scelta che richiede tempo per la pianificazione e “nervi saldi” per non commettere errori grossolani.

Bisogna valutare diversi fattori per vivere in un nuovo paese: in questa guida ti spiegherò quali sono i documenti e le assicurazioni di cui necessiti, in modo da far sì che la tua scelta sia saggia e non un “salto nel vuoto”.

Tutto dipende dal periodo di tempo in cui decidi di trasferirti all’estero. La comunità europea prevede delle norme diverse rispetto a:

  • Soggiorno all’estero fino a tre mesi
  • Soggiorno all’estero superiore a tre mesi
  • Soggiorno permanente

Per ogni periodo di permanenza cambiano i documenti necessari e quando il trasferimento diventa allocazione definitiva, cambieranno le tue necessità, per cui dovrai iscriverti a diversi enti per aver garantita l’assicurazione medica e la residenza come cittadino europeo.

Soggiorno all’estero fino a 3 mesi

Facendo parte della comunità europea hai il diritto di studiare in un altro paese dell’UE. Per quanto riguarda i soggiorni di durata inferiore a 3 mesi, è sufficiente che tu possieda una carta d’identità o un passaporto in corso di validità.

In molti paesi dell’UE è necessario che tu sia sempre munito di tali documenti. Se ti capita di dimenticare i documenti d’identità rischi una sanzione o di essere temporaneamente trattenuto, ma non puoi essere espulso dal territorio soltanto per questa ragione.

In alcuni Stati membri sei tenuto a dichiarare la tua presenza alle autorità locali entro un periodo di tempo ragionevole successivo al tuo arrivo. In assenza di tale dichiarazione, le autorità locali potrebbero imporre il pagamento di una sanzione.

Soggiorno all’estero superiore a 3 mesi

Per un soggiorno superiore a tre mesi, come studente puoi tranquillamente risiedere in un paese dell’UE, se:

  • Risulti iscritto presso un istituto scolastico riconosciuto
  • Disponi di un reddito sufficiente (a prescindere dalla fonte) per vivere senza avere bisogno di sussidi
  • Possiedi un’assicurazione sanitaria completa nel paese ospitante

Il tuo reddito può anche non superare il livello al di sotto del quale puoi usufruire di un sussidio base. Se al termine degli studi, non riesci a dimostrare di avere un lavoro o di disporre di possibilità per sostenerti, rischi di perdere il diritto di soggiorno nel paese ospitante, per cui dovrai procedere ad iscriverti presso le autorità competenti (in genere il comune o il commissariato di polizia).

Per poterlo fare dovrai esibire una carta d’identità o un passaporto in corso di validità e i seguenti documenti:

  • Certificato d’iscrizione presso un istituto d’istruzione riconosciuto
  • Documento attestante il possesso di un’assicurazione sanitaria completa
  • Documento comprovante la capacità di mantenersi senza avere bisogno di sussidi, a prescindere dalla fonte di reddito

Non sarà necessario fornire altri documenti. Al momento dell’iscrizione riceverai un attestato d’iscrizione.

Quest’ultimo conferma il tuo diritto a soggiornare nel tuo nuovo paese. L’attestato d’iscrizione deve essere rilasciato immediatamente e il suo costo non deve superare quello previsto per il rilascio della carta d’identità dei cittadini nazionali. Deve avere validità illimitata (senza necessità di rinnovo) sebbene possa essere necessario comunicare alle autorità locali eventuali cambi d’indirizzo.

In caso di mancata iscrizione, rischi una sanzione, ma puoi continuare a soggiornare nel paese ospitante e non puoi essere espulso dal territorio soltanto per questa ragione.

Soggiorno permanente

Se hai soggiornato legalmente in un altro paese dell’UE in modo continuativo per cinque anni, acquisirai automaticamente il diritto al soggiorno permanente e quindi da quel momento puoi stare per tutto il tempo che desideri.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da:

  • assenze temporanee (inferiori a sei mesi all’anno)
  • assenze di durata superiore per l’assolvimento degli obblighi militari
  • un’assenza di dodici mesi consecutivi per giustificati motivi quali: gravidanza, maternità, malattia grave, lavoro, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro paese.

L’assenza dal paese ospitante per oltre due anni consecutivi può comportare la perdita del diritto di soggiorno permanente.

Documento di soggiorno permanente

Puoi quindi chiedere un documento di soggiorno permanente che conferma il tuo diritto a soggiornare in modo permanente nel paese in cui vivi, senza particolari condizioni. Si tratta di un documento diverso dall’attestato d’iscrizione, che in molti paesi è obbligatorio.

Attenzione, il documento di soggiorno non è obbligatorio, ma può rivelarsi un utile strumento per l’adempimento di formalità amministrative o nei rapporti con le autorità. Ciò significa che le autorità non possono più chiederti di dimostrare che hai un lavoro, che disponi di risorse sufficienti, di un’assicurazione sanitaria, ecc. Quindi, vale la pena richiederlo.

Le autorità sono tenute a rilasciare il documento nel più breve tempo possibile, dietro versamento di una somma che non deve superare quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio della carta d’identità.

Il documento ha una validità di 10 anni ed è rinnovabile automaticamente, senza obblighi né condizioni.

Per ottenerlo devi presentare:

  • un documento comprovante il tuo soggiorno legale nel paese ospitante da 5 anni. Le autorità potrebbero ad esempio richiederti un attestato d’iscrizione valido rilasciato al momento dell’arrivo e/o altri documenti giustificativi (quali contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi, contratti d’affitto o bollette)

oppure

  • un documento attestante la cessazione dell’attività lavorativa e il possesso dei requisiti per ottenere in anticipo un diritto di soggiorno permanente.

Assicurazione medica e copertura sanitaria

Vivere in un paese dell’UE diverso rispetto al proprio vuol dire dover procurarsi i documenti per ottenere la previdenza sociale e l’assicurazione sanitaria. Esse dipendono dal tuo status economico e dal luogo in cui risiedi, non dalla tua nazionalità.

Se non sai come fare, per ogni nazionalità esiste un regolamento differente, per cui puoi rivolgerti allo sportello nazionale per l’assistenza sanitaria.

Ne esiste almeno uno in ogni paese dell’UE ed è in grado di dirti se hai diritto al rimborso e se sono previsti dei massimali.

Poiché sei uno studente che si reca in un altro paese UE per motivi di studio o lavoro, è necessario che tu disponga di un’assicurazione sanitaria valida:

  • Se lavori come dipendente nel paese ospitante, devi iscriverti a un regime locale di assicurazione sanitaria.Alcuni dottorandi potrebbero essere considerati lavoratori residenti e quindi tenuti ad iscriversi al servizio sanitario locale o a stipulare un’assicurazione sanitaria privata. Se l’università o l’istituto di ricerca ti invia temporaneamente in un’università o in un istituto di un altro paese dell’UE, continuerai a dipendere dal sistema sanitario del tuo paese di origine. Prima di recarti all’estero devi procurarti la tessera TEAM o un modulo S1 (ex modulo E 106).

Tuttavia, alcuni enti nazionali di assicurazione sanitaria coprono i costi di assistenza all’estero soltanto per un periodo di tempo limitato. Ciò accade spesso agli studenti di età superiore ai 28 o 30 anni e ai lavoratori che seguono un corso di formazione all’estero. Se è il tuo caso, dovrai iscriverti al sistema sanitario nazionale del paese ospitante o stipulare un’assicurazione privata.

I farmaci con ricetta medica

Se necessiti di farmaci con ricetta medica, ricorda che in un altro paese dell’UE potrebbero non essere disponibili, o avere una denominazione diversa.

I sistemi di assistenza sanitaria e di previdenza sociale in Europa variano da un paese all’altro. Ad esempio, in alcuni paesi sei tenuto a pagare il medico direttamente per le sue prestazioni.

Sul sito dell’Unione europea, troverai tutte le informazioni che cerchi, cliccando qui.

L’iscrizione all’AIRE

L’AIRE è l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che di quella residente all’estero. Ciascun comune ha la propria AIRE.

Esiste, inoltre, l’AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.

L’iscrizione all’AIRE comporta, per i cittadini italiani, la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati/documenti sia dal comune di iscrizione AIRE che dall’Ufficio consolare di competenza, nonché di esercitare il diritto di voto anche all’estero.

Iscriversi all’AIRE è un obbligo:

  • Se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Ai sensi dell’art 43 del Codice Civile, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo dove solitamente si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale
  • Se si è cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano
  • Se si acquisisce la cittadinanza italiana all’estero

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un comune italiano all’estero, devono farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall’espatrio.

L’iscrizione all’AIRE può essere richiesta per posta oppure recandosi personalmente presso l’Ufficio diplomatico-consolare territorialmente competente e compilando un apposito modulo di iscrizione.

La maggior parte dei siti web di Ambasciate e Uffici consolari forniscono il modulo di iscrizione online. E’ un modulo di semplice compilazione, che contiene anche la registrazione dei membri familiari che accompagnano il cittadino all’estero. In caso di invio per posta, la domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità.

Patente di guida

Quando sei all’estero in un paese dell’Unione europea puoi guidare con la patente rilasciata in Italia, in corso di validità. Puoi informarti sulle procedure dei singoli paesi, consultando il sito Viaggiare Sicuri, istituito dalla Farnesina.

Se sosti in un paese dell’UE per almeno sei mesi, puoi rinnovare la patente di guida rivolgendoti alle autorità consolari italiane. Al rientro in Italia, dovrai far confermare la tua patente, come previsto dall’ art. 126, c. 5 bis del Codice della Strada.

Qualora tu intenda lasciare l’Italia per trasferirti definitivamente in un altro stato dell’Unione europea, puoi rivolgerti alle autorità locali competenti per le patenti di guida, per verificare se conservare la patente italiana, se farla registrare, o se richiederne la conversione.

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