Il 10 ottobre 2011 si terranno le prove di ammissione per i corsi di Laurea in Scienze della Formazione primaria (classe lmb85). I posti resi disponibili, per l’A.A. 2011/2012 sono complessivamente 5121, distribuiti tra tutti gli atenei d’Italia, dunque aumentati del 6% circa rispetto ai 4838 messi a disposizione lo scorso anno.
Molte le novità previste dalla nuova normativa sulla Formazione iniziale del personale docente (DM 249/10) che ha sostanzialmente riformato tutti i percorsi di abilitazione degli insegnanti. Per ciò che riguarda Scienze della formazione primaria, la prima e più importante novità riguarda la durata del corso di laurea che diventa quinquennale, (contro i quattro anni della precedente normativa) ma consente l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole primarie e dell’infanzia (mentre in precedenza occorreva scegliere tra uno dei due percorsi). Altra importante novità riguarda la previsione di un punteggio minimo, di ammissione definito in 60/80 al di sotto del quale non si può essere ammessi indipendentemente dalla posizione in graduatoria. Anche la struttura delle prove che saranno proposte il prossimo 10 ottobre, ha subito alcune modifiche: la prova predisposta dai singoli atenei sarà costituita da 80 quesiti, di cui una sola risposta esatta tra le quattro alternative proposte (non più cinque) e riguarderà le seguenti aree: competenza linguistica e ragionamento logico, (40 domande), cultura letteraria, storico-sociale e geografica, (20 domande), cultura scientifico-matematica, (20 domande). Non sono più oggetto d’esame le competenze pedagogico-didattiche, fino allo scorso anno presenti in programma in quanto, a parere del ministero, si avrà il tempo di apprenderle nel corso degli studi quinquennali. Neanche quest’anno il voto di diploma verrà considerato per la formazione delle graduatorie: slitta ancora di un anno l’entrata in vigore del decreto sulla valorizzazione del percorso scolastico che consentirà l’acquisizione fino ad un massimo di 10 punti in base al proprio curriculum di studi ed al voto dell’esame di stato. Anzi, perde ulteriormente peso, il voto ottenuto all’esame di maturità che, fino allo scorso anno, costituiva il primo, in ordine di applicazione, dei criteri di gestione delle parità di punteggio. Da quest’anno, infatti, in caso di parità prevarrà, in prima istanza, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti oggetto della prova (nell’ordine in cui sono sopra elencati) e, solo in caso di ulteriore parità si terrà conto del voto conseguito al liceo.