L'articolo 6, laddove applicato, permette di dare due esami a Medicina, dopo averne seguiti i relativi corsi, pur essendo iscritto ad altro corso di laurea dello stesso Ateneo.
Il testo corrisponde al d.r. 1269 del 1938, che recita:
ART. 6. Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero degli insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, può iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o diploma e, per ciascun anno, a non più di due insegnamenti di altri corsi di laurea o diploma, nella stessa Università o Istituto superiore.
Tuttavia, ingiustamente, non tutti gli atenei ne permettono l'applicazione. Chiedete in modo insistente le informazioni alle segreteria di compentenza (del corso di provenienza e di Medicina). Info, chiarimenti ed esperienze qui:
http://www.ammissione.it/forum/viewtopic-nc-t-3587.html